Noleggio e Comodato d'uso

 

Contratti in Comodato e di Locazione o Noleggio un confine "FINE"

Un confine "FINO" e sottile li separa. Contratto di comodato d’uso e contratto di Locazione o Noleggio, questo crea in alcune circostanze una notevole confusione nella clientela che li accetta e tra le aziende o gli artigiani che si accingono a proporli; a volte con conseguenze economiche oltre che giuridiche. Il termine comodato è contenuta nell’articolo 1803 codice civile il quale, al comma 1, afferma che: “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.

La (sostanziale) gratuità distingue il comodato dalla locazione o noleggio, infatti, se per l'uso della cosa altrui, mobile o immobile, è previsto un corrispettivo, il contratto che si configura è la Locazione o Noleggio.

Il contratto di noleggio si può definire un contratto atipico, cioè non è espressamente regolato dal Codice Civile, con cui una parte, il noleggiatore, mette a disposizione e conferisce per il suo in godimento un bene mobile ad un’altra parte, noleggiante, la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, per contro il pagamento di un corrispettivo.

L’oggetto del contratto generalmente consiste in un bene mobile (autoveicoli, attrezzature da lavoro, elettrodomestici, ecc.), che vengono utilizzati dal noleggiante per le proprie esigenze. La convenienza del noleggiante è di poter disporre del bene temporaneamente, senza necessità di acquistarlo.

Il contratto di noleggio prevede il versamento di un canone stabilito e periodico, che può essere comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione del bene.

Il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore. Quindi è sua la responsabilità per l’integrità e il corretto funzionamento dell’oggetto noleggiato, e in caso di danneggiamento o distruzione del bene dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione.

Il contratto di noleggio generalmente prevede anche delle prescrizioni sul corretto uso del bene e manutenzione.

E’ diverso, invece il discorso concernente la manutenzione e le riparazioni necessarie del bene per il corretto funzionamento che sono a carico del noleggiatore.

Per la disciplina del contratto di noleggio, è necessario fare riferimento al Codice Civile per la locazione di beni mobili, anche se il noleggio non è un contratto di locazione di beni, ma di locazione di opera, cioè di un servizio.

Mentre nella Locazione e anche nel Comodato d'uso, una parte è obbligata o concede a titolo gratuito un bene mobile o immobile; e lo fa godere all’altra per un certo periodo di tempo, nel contratto di noleggio una parte si obbliga a compiere una determinata prestazione o servizio verso l’altra concedendo i bene strumento del servizio.


RIASSUMENDO: SE UNA AZIENDA CONCEDE UN BENE E NE DETIENE LA PROPRIETA E SI OBBLIGA A MANUTENTARLO, RIPARARLO, SOSTITUIRLO IN CASO DI ROTTURA IL CONTRATTO SI CONFIGURA COME NOLEGGIO E NON COME COMODATO D'USO.

Commenti

Post più popolari